Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?
Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per quel che riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.
Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.
Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali
Ecobonus 110%, il provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura
A completare il quadro delle regole attuative dell’ecobonus del 110% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori potranno inoltre cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il credito potrà sempre essere ceduto anche dai successivi cessionari
Ecobonus 110%: novità per le seconde case
Il super bonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.
Cle modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.
Come si legge infatti nell’emendamento approvato da entrambe le Camere:
“per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”
Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville).
Novità, invece, per quanto riguarda la categoria catastale A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici). Il Dl Agosto è intervenuto sulla normativa, aprendo le porte del superbonus agli immobili accatastati A9 ma a una sola condizione: devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.
L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.
Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).
Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica.
Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.
I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Tutti i dettagli si trovano nel decreto attuativo Mise sulle asseverazioni.
Super bonus: demolizione e costruzione
Come anticipato, i requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non.
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, verificati tramite le certificazioni di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Per i lavori di demolizione e ricostruzione, le regole per l’accesso al super bonus del 110% si affiancano alle importanti novità previste dal decreto Semplificazioni.
Per effetto delle novità apportate all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione e ricostruzione rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di:
“diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
In sostanza, sarà possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di ricostruzione di un edificio demolito con caratteristiche diverse e, soprattutto, più grande.
In precedenza, erano inclusi nell’ambito della ristrutturazione edilizia solo i lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio.
Ecobonus 110%, sanzioni salat per chi rilascia documenti falsi
Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.
L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.
Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.
La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.
Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.
Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.
Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.